(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Toscana persegue obiettivi di  inter-modalita',  di
migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale,  con
valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e  sportivo,  e
di garanzia dello sviluppo in sicurezza  dell'uso  della  bicicletta,
sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di  una
rete  ciclabile  regionale,   delle   relative   infrastrutture,   la
realizzazione  ed  il   completamento   di   percorsi   ciclabili   e
ciclopedonali, la realizzazione  degli  interventi  finalizzati  alla
coesistenza dell'utenza, motorizzata e  non  motorizzata,  attraverso
politiche di moderazione del traffico. 
    2. Gli obiettivi di  cui  al  comma  i,  sono  definiti  con  gli
strumenti della programmazione regionale in conformita' alla legge 19
ottobre 1998, n. 366 (Norme  per  il  finanziamento  della  mobilita'
ciclistica).