(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Finalita' 1. La Regione Toscana persegue obiettivi di inter-modalita', di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza, motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico. 2. Gli obiettivi di cui al comma i, sono definiti con gli strumenti della programmazione regionale in conformita' alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica).